PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Soggetti beneficiari).

      1. Le persone fisiche che investono i propri risparmi in prodotti finanziari negoziati su mercati regolamentati italiani o esteri hanno diritto alla restituzione del capitale investito o al risarcimento dei danni patrimoniali fino a un massimo di 100.000 euro nei casi previsti dall'articolo 2.

Art. 2.
(Condizioni per la restituzione del capitale investito e per il risarcimento dei danni).

      1. La restituzione del capitale investito o il risarcimento dei danni patrimoniali previsti dall'articolo 1 sono dovuti nei casi in cui l'investitore-consumatore è stato indotto all'investimento:

          a) da prospetti informativi contenenti dati, informazioni o notizie risultati non veritieri;

          b) da omissioni o alterazioni di dati o da informazioni o notizie relativi alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società tali da indurlo in errore;

          c) da omissioni o carenze di informazioni da parte dei promotori finanziari circa il rischio e le reali caratteristiche dei prodotti finanziari sottoscritti, tali da indurre il risparmiatore a effettuare l'investimento.

Art. 3.
(Fondo di garanzia).

      1. Presso la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), è istituito

 

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un Fondo di garanzia per le vittime di operazioni finanziarie illecite e fraudolente, di seguito denominato «Fondo».

      2. Il Fondo è gestito, sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, dalla CONSOB, con la collaborazione di un comitato presieduto dal presidente della CONSOB e composto da rappresentanti del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, della Banca d'Italia, delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle banche e delle imprese di intermediazione finanziaria.
      3. Le risorse del Fondo sono costituite:

          a) da un contributo annuale versato dalle società quotate in borsa, pari all'1 per mille del capitale sociale;

          b) dai contributi dello Stato, determinati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a valere su parte delle risorse di competenza statale della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 4.
(Disposizioni procedurali).

      1. La domanda per il risarcimento dei danni o per la restituzione del capitale investito deve essere presentata al Fondo, che provvede ad avviare la procedura, sulla base anche delle risultanze delle attività di controllo e di vigilanza svolte dalla CONSOB nonché delle verifiche effettuate dalla società di revisione coinvolta nel caso specifico.
      2. A seguito dell'attività di cui al comma 1 è riconosciuto o meno il diritto alla restituzione del capitale investito o al risarcimento dei danni patrimoniali nei limiti e nei casi stabiliti dagli articoli 1 e 2.
      3. Avverso la decisione del Fondo è ammesso il ricorso davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

 

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Art. 5.
(Azioni collettive).

      1. Qualora un'unica fattispecie rientrante nei casi di cui all'articolo 2 determini la perdita degli investimenti di più soggetti, questi possono presentare la domanda di cui all'articolo 4, comma 1, e promuovere il ricorso di cui all'articolo 4, comma 3, in forma collettiva.
      2. Le azioni collettive di cui al comma 1 sono promosse da un comitato costituito dai soggetti che hanno subìto i danni maggiori, ai quali è riconosciuto il diritto di rappresentare anche gli altri soggetti danneggiati che aderiscono all'azione. In caso di accoglimento della domanda o del ricorso, le somme recuperate sono ripartite tra tutti i soggetti che hanno aderito all'azione, su base strettamente proporzionale al danno subìto da ciascuno di essi.
      3. Per i ricorsi di cui all'articolo 4, comma 3, il foro competente per le azioni collettive esercitate ai sensi del presente articolo è il tribunale in cui ha sede la società avverso la quale si agisce.

Art. 6.
(Regolamento di attuazione).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il relativo regolamento di attuazione.